FlyEurope Association is created and supported to promote aviation and flight safety.
Statuto Associazione (ITA)
Statuto della associazione “FlyEurope Association”
Disposizioni generali
Art.1 Nome, sede, durata
Con il nome “FlyEurope Association” è costituita un’associazione senza scopo di lucro ai sensi dell’ art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC).
L’associazione ha sede a Lugano – Barbengo, Via Rampiga, 1 – 6719 Svizzera. L’associazione ha durata illimitata e non può essere sciolta se non per volontà di 2/3 dei soci fondatori e con il consenso di almeno 1/3 dell’Assemblea dei soci, conformemente a quanto stabilito nell’articolo “Cessazione dell’associazione”.
Art. 2
L’associazione ha per scopi:
la divulgazione e la promozione della cultura aeronautica, della sicurezza del volo, delle informazioni del settore e di tutte le attività ludiche, sportive, amatoriali, professionali connesse al volo e all’aviazione più in generale
la realizzazione, divulgazione e promozione di attività, strumenti, sistemi, tecnologie, informazioni che concorrono al miglioramento del volo e della sicurezza del volo
l’organizzazione e la gestione di corsi, seminari, meeting, convegni, mostre, fiere, congressi, manifestazioni e ogni altra modalità di aggregazione per promuovere e divulgare gli scopi dell’associazione
la partecipazione, promozione, divulgazione di ricerche, studi, realizzazioni nel settore dell’aviazione, finalizzate alla sua crescita e al suo miglioramento
la diffusione mediatica di queste informazioni e questi valori in tutte le possibili sedi e tramite tutti i mezzi espressivi; editoria cartacea e digitale, forme d’arte e di letteratura, fotografia, audiovisivo, cinema, televisione, internet ed ogni altra forma di supporto ed espressione che l’Uomo genererà nel tempo
favorire l’interscambio culturale e commerciale di tutte le attività sopracitate fra l’Europa e tutti gli altri continenti
contributo iniziale dei soci fondatori;
tasse annuali degli associati;
sponsorizzazioni, contributi, offerte, donazioni da parte di soci o di terzi;
sussidi o fondi di altre associazioni o fondazioni senza scopo di lucro sussidi pubblici e privati; prestazioni e servizi dell’associazione a favore di terzi prestazioni e servizi di terzi a favore dell’associazione l’utile di attività didattiche, promozionali, eventistiche il reddito del patrimonio sociale qualunque risorsa o fondo autorizzato dalla legge e di provenienza eticamente accettabile
Soci fondatori
Art.3 Mezzi
Per il perseguimento delle sue finalità, l’associazione dispone di contributi dei soci, i quali vengono stabiliti annualmente nell’ambito dell’Assemblea dei soci.
L’associazione può essere finanziata mediante le seguenti entrate:
I fondi saranno usati conformemente allo statuto per il raggiungimento degli scopi sociali e non saranno destinati ad iniziative che non siano proprie degli scopi e dei valori cui l’associazione si ispira.
Non vi sono limiti al contributo dei soci. In nessun caso l’apporto di risorse all’associazione conferisce diritti superiori a quelli degli altri associati, fatta eccezione per quanto è stabilito dal presente statuto per i soci fondatori.
Art. 4 Caratteristiche
L’associazione è indipendente dai partiti politici ed è aconfessionale. Essa svolge la sua attività e persegue gli obiettivi sociali ed ogni socio dev’essere disponibile con pari spirito.
Con queste premesse e poste queste condizioni l’associazione si presenta come ente con attività di servizio pubblico.
L’associazione non si propone fini di lucro; la sua gestione deve conformarsi a criteri di economicità.
Art. 5 Territorialità
La associazione si propone di perseguire lo scopo sociale prestando la sua attività nel Cantone Ticino, in tutta la Svizzera e in qualsiasi altro paese del mondo.
Essendo per sua natura un ente internazionale, per agevolare il raggiungimento degli scopi sociali viene sin d’ora stabilito che qualsiasi tipo di Assemblea, riunione, comunicazione di questa associazione può avvenire anche per via telematica, attraverso audio/videoconferenza o altre future tecnologie che si prospetteranno, ivi compresa la firma di documenti, delibere ed atti di qualsiasi tipo.
Soci
Art. 6 Requisiti
I soci dell’associazione possono essere: persone fisiche o giuridiche, associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati ed in generale qualunque soggetto che dimostri, direttamente o indirettamente, di avere interesse o compatibilità con gli obiettivi dell’associazione.
Non possono essere soci e verranno espulsi qualora le condizioni sussistano, coloro che, per ragioni etico-morali o per fatti legati alla legge penale, diventino incompatibili con lo status di associati, indipendentemente dal ruolo e dal tipo di partecipazione che era per loro prevista.
Art. 7 Tipologia dei soci
I soci dell’associazione rientrano nelle seguenti tipologie:
I soci onorari non hanno diritto di voto.
Soci Fondatori
I soci fondatori determinano, insieme al Consiglio Direttivo, le linee strategiche da sottoporre all’Assemblea generale per l’approvazione, valutano l’ammissione di nuovi soci ed hanno diritto di veto circa l’ammissione di nuovi soci nonché possono rifiutare donazioni che provengano da fonti non in linea con i principi etici dell’associazione. I soci fondatori hanno diritto di voto nelle assemblee ed in tutti i momenti decisionali dell’associazione.
Soci Sostenitori
I soci sostenitori contribuiscono allo sviluppo dell’associazione, nonché al suo sostegno economico. Il socio sostenitore contribuisce a favorire la comunicazione dei progetti e delle attività dell’associazione, fornire informazioni, materiali, opportunità e sostenere i concorsi ed i finanziamenti che l’associazione realizza, fornendo beni o servizi, oppure somme in denaro. I soci sostenitori votano nelle assemblee convocate dal Consiglio.
I soci sostenitori si dividono in:
– soci sostenitori persone fisiche
– soci sostenitori persone giuridiche
Soci attivi
I soci attivi possono partecipare a tutte le attività associative.
Il soci attivi hanno diritto di voto nelle assemblee convocate dal Consiglio.
Soci Onorari
Sono soci nominati dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo che pur non avendo diritto di voto, vengono riconosciuti come vicini agli scopi sociali e che si sono distinti per azioni o attività a favore dell’associazione o degli associati, tanto da meritare questo riconoscimento. I soci onorari non pagano quota associativa. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente quanti e quali soci Onorari potranno essere nominati e procede alle nomine.
Art. 8 Acquisizione della qualità di Socio
Ogni persona naturale e giuridica, con età minima non inferiore a 16 anni, di qualsiasi nazionalità e status sociale interessata agli scopi dell’associazione può diventare socio, scegliendo uno dei possibili status di cui al punto precedente.
Le richieste d’ammissione vanno rivolte per iscritto al Presidente; il Consiglio Direttivo delibera sull’ammissione ed informa annualmente l’Assemblea.
L’ammissione può essere rifiutata dal Consiglio Direttivo per le ragioni indicate nei punti precedenti, ovvero quando l’aspirante socio non rispetti i requisiti etico-morali previsti o non eserciti una attività in linea con gli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo non è obbligato a fornire le motivazioni per un eventuale diniego. Non è previsto uno scambio epistolare in merito al diniego.
L’ammissione allo status di socio avviene nelle seguenti modalità:
per i soci sostenitori, l’ammissione avviene tramite richiesta al Consiglio Direttivo e da questo accettata.
per i soci attivi l’ammissione avviene con semplice domanda inoltrata al Consiglio Direttivo per via telematica (internet o altre future applicazioni).
con la rinuncia scritta indirizzata al Presidente;
con l’espulsione decisa dall’organo statutario;
con l’esclusione “per validi motivi”;
per il mancato pagamento della quota associativa annuale.
buona fede;
salvaguardare gli interessi della associazione;
informare gli organi della associazione e i soci di sostanziali modifiche o innovazioni tecniche, legali, sociali, politiche o altre che possono influire sulla gestione della associazione o sugli obiettivi della stessa;
spendere il nome dell’associazione senza averne titolo;
rifiutare premi in denaro o in natura da terzi utilizzando il nome dell’associazione;
pagare la tassa sociale annuale;
rispettare le decisioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
rispettare scrupolosamente la riservatezza e la discrezione sull’attività della associazione.
la partecipazione alle assemblee convocate dal Consiglio Direttivo;
la domanda, con l’approvazione di almeno due soci fondatori, della convocazione di un’Assemblea o del Consiglio Direttivo;
l’informazione sull’andamento finanziario e gestionale della associazione;
essere ascoltati in caso di procedimento per l’espulsione;
venire costantemente informati delle attività della associazione.
elezione o revoca dei membri eleggibili del Consiglio Direttivo
elaborazione e modifica degli statuti
approvazione del conto annuale
deliberazione in merito al budget annuo
determinazione del contributo dei soci
trattamento dei ricorsi in merito ad esclusioni
discussione delle linee strategiche su proposta del Consiglio Direttivo e/o di proposte presentate da altri soci
approvazione dei regolamenti
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario
la nomina del Presidente dell’Associazione;
l’amministrazione delle finanze, la politica della associazione e la sua strategia come anche la direzione delle attività con accurati periodici controlli;
l’aggiornamento costante legislativo, tecnico, sociale, amministrativo, politico e di altro che interessi la associazione;
la decisione dopo esame delle domande d’ammissione di nuovi soci;
la decisione dopo esame dei casi di espulsione di soci;
l’attribuzione ai soci di compiti nella Associazione, tenuto conto della specialità professionale e della compatibilità;
la convocazione dell’Assemblea con proposte di argomenti;
la preparazione dell’Assemblea dei soci;
la creazione di gruppi di lavoro con l’assegnazione di compiti particolari.
Art. 9 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio, sostenitore o attivo, si perde:
L’espulsione del socio può essere decisa dal Consiglio Direttivo in caso di grave violazione delle norme statutarie, di circostanze giudiziarie penali infamanti o di insanabile turbativa nei rapporti con un altro socio o con la associazione stessa e per “validi motivi”.
Il capitale apportato dal socio resta comunque patrimonio della associazione.
Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione che ha effetto immediato e viene notificata per iscritto al socio espulso, illustrandone le motivazioni che hanno indotto alla decisione.
Contro il provvedimento di espulsione il socio può presentare ricorso scritto all’Assemblea Generale entro 30 giorni dalla notifica dell’esclusione.
Art. 10 Doveri dei soci
Ai soci fondatori, sostenitori e attivi spetta l’obbligo di:
Art. 11 Diritti dei soci
I diritti dei soci sono:
Art. 12 Valore di voto dei soci
Tutti i soci hanno diritto di voto nell’Assemblea anche per via telematica, salvo che per i soci onorari. Ogni socio ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.
Art. 13 Responsabilità
L’associazione risponde delle proprie obbligazioni col patrimonio sociale.
Organi
Assemblea dei soci;
Consiglio Direttivo e Presidente;
A. Assemblea dei soci
Art. 14 L’Assemblea generale
L’organo supremo dell’associazione è l’Assemblea generale. L’Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente entro il mese di aprile.
Art. 15 Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea generale ha i seguenti compiti:
Art. 16 Quorum
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione a maggioranza del 50% + 1, in seconda convocazione a maggioranza semplice.
Art. 17 Convocazione dell’Assemblea
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avviene al più tardi tre settimane prima della data fissata.
La convocazione è indirizzata per iscritto o per via telematica ad ogni socio al suo indirizzo noto.
L’avviso di convocazione indicherà gli argomenti che saranno trattati ed il contenuto essenziale delle modifiche statutarie che fossero proposte.
Art. 18 Svolgimento dell’Assemblea
Il Presidente della Associazione dirige lo svolgimento dell’Assemblea e incarica un segretario.
Il verbale deve riportare unicamente le decisioni.
Il verbale è firmato per approvazione dal segretario e dal Presidente.
La designazione di scrutatori viene fatta dall’Assemblea.
Modifiche o aggiunte all’ordine del giorno dell’Assemblea vanno approvate dall’Assemblea prima dell’inizio.
Art. 19 Votazioni dell’Assemblea
L’Assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.
In caso di parità, il voto del Presidente è conteggiato doppio.
Art. 20 Assemblea generale straordinaria
L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo e quando occorra dal revisore e dagli altri aventi diritto a norma di legge (art. 881 CO).
Possono chiederne la convocazione anche un decimo (1/10) almeno dei soci o almeno tre se il numero dei soci è inferiore a trenta.
La convocazione scritta all’Assemblea straordinaria deve farsi per posta rapida, email o altra forma di recapito elettronico, almeno tre settimane prima della data fissata con indicazione degli argomenti e con descrizione delle considerazioni e giustificazioni della straordinarietà.
B. Consiglio Direttivo
Art. 21 Composizione del Consiglio Direttivo e funzioni
Il Consiglio Direttivo è formato da 5 membri. Al proprio interno nomina:
Almeno 4 soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
Art. 22 Durata in carica del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.
I sostituti di uscenti nel corso del quadriennio restano in carica fino alla fine dello stesso.
In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio stesso designare per surroga il nominativo del sostituto.
Art. 23 Competenze del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti e obblighi:
Il Consiglio assume e licenzia i collaboratori dipendenti dell’associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell’associazione o esterna ad essa.
Art. 24 Quorum
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei membri anche se presenti in videoconferenza o altre tecnologie analoghe.
Art. 25 Svolgimento delle sedute del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno, fisicamente o in teleconferenza, e comunque in tutti i casi in cui sia necessario. La convocazione avviene per forma elettronica. Le decisioni vengono prese a maggioranza degli aventi diritto. In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.
Rappresentanza
Art. 26 Diritto di firma
FlyEurope.TV Association è rappresentata verso terzi dal Presidente.
Disposizioni finali
Art. 27 Revisione dello statuto
Il presente statuto può essere modificato con Assemblea straordinaria in prima convocazione con la decisione dei 2/3 degli aventi diritto, in seconda convocazione dalla maggioranza semplice.
Art. 28 Norme per la ripartizione
L’avanzo netto dell’esercizio, tolto il fondo di riserva, viene reinvestito nella associazione fino al raggiungimento di tutti i suoi elementi costitutivi come da art. 2. Il Consiglio Direttivo decide come ripartire l’avanzo netto d’esercizio.
Art. 29 Tassa sociale annua
Le quote di partecipazione sono indicate nel documento allegato che l’Assemblea modifica, se necessario, ed approva ogni anno. Il documento allegato in sede di costituzione, costituisce il punto di partenza per eventuali future modifiche e si intende come parte integrante del presente statuto.
Il diritto di voto è stabilito dal presente statuto.
Art. 30 Scioglimento dell’associazione
Lo scioglimento dell’associazione può essere deciso solo con l’unanimità dei soci fondatori e di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto.
Se meno di 1/3 dei soci prendono parte all’Assemblea, entro un mese deve aver luogo una seconda Assemblea. Nella seconda Assemblea l’associazione può essere sciolta anche mediante la decisione unanime dei soci fondatori.
Art. 31 Destinazione del patrimonio
Con lo scioglimento dell’Associazione, il patrimonio dell’associazione va ad un’istituzione che persegue la stessa o una simile finalità non avente scopo di lucro e che abbia i requisiti per avere diritto all’esenzione fiscale in virtù degli scopi socialmente utili. In nessun caso il patrimonio potrà essere distribuito ai soci né utilizzato per il proprio profitto.
Art. 32 Chiusura d’esercizio
La chiusura dell’esercizio annuale della associazione avviene al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 33 Richiamo di leggi
Per tutto quanto non contemplato né regolato nel presente statuto dev’esser fatto ricorso agli art.60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CC) e ogni altra norma applicabile.
Tutti i dati dei soci verranno trattati con la massima riservatezza, nel rispetto delle leggi vigenti e non verranno utilizzati, se non per lo svolgimento e le comunicazione delle attività associative, né ceduti a terzi senza autorizzazione dell’interessato.
Lugano, 2 aprile 2014
FlyEurope.TV Association
Sede legale e operativa: via Rampiga, 1 – Lugano Barbengo – 6719 Svizzera